I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno per chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio.
I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Sono comunque le singole amministrazioni comunali a stabilire quanto chiedere come tassa di soggiorno e alcune amministrazioni locali hanno deciso di far pagare quest’imposta solo ai turisti che decidono di pernottare in determinati periodi dell’anno.
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali o la cura del verde cittadino.
La tassa di soggiorno viene richiesta al viaggiatore, al momento del pagamento della vacanza, dalla struttura ricettiva dove si è deciso di pernottare, sia essa hotel, bed and breakfast, villaggio turistico; ecc. Sarà poi la struttura, a sua volta, a versare al Comune quanto dovuto per l’imposta di soggiorno.
Il principio alla base di questo pagamento prevede che il turista, nel momento in cui si reca in un altro comune, usufruisca in parte dei servizi offerti da quel luogo.